Inizio, per capire dove voglio andare a parare, con l'ultimo comma del vigente articolo 116 della Costituzione: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere "L", limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, "N" e "S", possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".
Il regionalismo differenziato appena citato, previsto per le Regioni ordinarie dall'articolo 116 della Costituzione, è diventato un addendo alla parte riguardante le Autonomie speciali. Sulla sua possibile applicazione si sono dette e si dicono un sacco di scemenze da parte dei detrattori di questa norma.