Tutte le volte in cui ho dovuto scrivere una norma di legge, che fosse di rango costituzionale, come mi è capitato, o una norma di attuazione dello Statuto, una legge ordinaria nazionale (magari sotto forma di emendamento) o una legge regionale mi sono attenuto a regole elementari: comprensibilità e chiarezza, senza spazi ambigui alle interpretazioni. Dovrebbe essere la normalità, ma non in Italia, dove si legifera con i piedi. Vi racconto questo caso. Leggete questa scheda: "Sulla Gazzetta Ufficiale numero 263 del 10 novembre 2012 sono state pubblicate le norme di modifica alla legge 125-2001 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati". In base alle novità normative introdotte, viene vietata la vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni che quindi non potranno più acquistare alcolici né direttamente presso le attività commerciali, né presso i pubblici esercizi e neanche per mezzo di distributori automatici. I distributori automatici, se utilizzabili senza la presenza di personale addetto al controllo dell'età dell'acquirente, dovranno obbligatoriamente essere forniti di sistemi atti alla rilevazione dei dati anagrafici attraverso la lettura ottica dei documenti. La legge stabilisce, inoltre, l'obbligo di richiesta da parte del venditore-esercente del documento di identità dell'acquirente, tranne nel caso in cui la maggiore età dello stesso sia manifestata. Per quanto riguarda, invece, la somministrazione nei pubblici esercizi, ad oggi, rimane fermo quanto precedentemente stabilito dall'articolo 689 del Codice Penale, ossia il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni o ad infermi di mente". Chiaro? Non molto, ovviamente, a causa di una legge scritta male perché una norma nuova si è affiancata ad una esistente, peccato però che siano stridenti. Ma poi, quando la legge sta per entrate in vigore, scende in campo - rullo di tamburi - il Governo! Leggete che razza di chiarimento è giunto, roba da patibolo: "I Ministeri (la legge l'ha voluta il Ministero della Salute, ma la materia è anche delll'Interno e delle Attività Produttive, n.d.r.) ha quindi chiarito che non vi è alcuna distinzione tra vendita, somministrazione o consumazione e quindi non vi è alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in un bar o in un negozio. I Ministeri ritengono pertanto che l’interpretazione più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni sia la seguente:
- è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18;
- nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro;
- nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l'arresto fino a un anno;
- nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Per la "Confcommercio" l'interpretazione porta però, come paradossale conseguenza, l'applicazione di sanzioni diverse per due fattispecie ritenute uguali dagli stessi Ministeri. Infatti la vendita di bevande alcoliche a minori di anni 16 è sanzionata in via amministrativa, mentre invece la somministrazione sul posto di bevande alcoliche a minori di anni 16 è sanzionata penalmente. Per questo motivo la "Confcommercio" chiederà un'interpretazione autentica del Legislatore non appena le Camere saranno rinnovate". Capita l'antifona? Il Governo Monti ha sbagliato e ora ci mette la pezza con lo "spirito", per cui alla fine dovranno essere i giudici, aspettando che il Parlamento corregga la svista, ad interpretare norme contraddittorie. E' una situazione vergognosa che si ripete con regolarità e sulle materie le più varie.