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09 mar 2026

La Costituzione non è un feticcio

di Luciano Caveri

La Costituzione italiana non è un feticcio da venerare ma un documento da conoscere.

Ci penso sempre quando la vedo scompostamente evocata in qualunque polemica politica, specie quando se ne evoca la sacra inviolabilità. A farlo c’è anche chi temo non l’abbia mai neppure letta e non passerebbe il vaglio di un test a crocette per accettarne quanto ne sappia davvero.

Allora, a titolo di cronaca, ricordo in modo pignolo le 17 leggi costituzionali di revisione che hanno effettivamente mutato il testo degli articoli originali.

Ecco l'elenco cronologico completo e ci sono cambiamenti per nulla ”leggeri”:

  1. 1963 (Legge n. 2): Fissazione del numero dei parlamentari (630 deputati e 315 senatori) e modifica della durata del Senato (portata a 5 anni come la Camera).
  2. 1967 (Legge n. 1): Modifica dell'art. 135 sulla composizione della Corte Costituzionale e la durata del mandato dei giudici (ridotto da 12 a 9 anni).
  3. 1989 (Legge n. 1): Modifica dell'art. 96 sui reati ministeriali, sottraendo la competenza alla Commissione inquirente per affidarla alla magistratura ordinaria (previa autorizzazione).
  4. 1991 (Legge n. 1): Modifica dell'art. 88 sulla facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere (esclusione del cosiddetto "semestre bianco").
  5. 1992 (Legge n. 1): Modifica dell'art. 79 sulle modalità di concessione di amnistia e indulto (richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera).
  6. 1993 (Legge n. 3): Modifica dell'art. 68 sull'immunità parlamentare (abolizione dell'autorizzazione a procedere per l'inizio delle indagini).
  7. 1999 (Legge n. 1): Modifica degli artt. 121, 122, 123 e 126 sull'elezione diretta dei Presidenti di Regione e sull'autonomia statutaria regionale.
  8. 1999 (Legge n. 2): Modifica dell'art. 111 per l'inserimento dei principi del Giusto Processo.
  9. 2001 (Legge n. 1): Modifica degli artt. 56 e 57 per l'istituzione della Circoscrizione Estero (voto degli italiani all'estero).
  10. 2001 (Legge n. 3): La "Grande Riforma" del Titolo V. Modifica di 15 articoli (dal 114 al 133) per potenziare l'autonomia di Comuni, Province e Regioni.
  11. 2002 (Legge n. 1): Modifica della XIII disposizione transitoria per consentire il rientro in Italia dei discendenti maschi di Casa Savoia.
  12. 2003 (Legge n. 1): Modifica dell'art. 51 per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.
  13. 2007 (Legge n. 1): Modifica dell'art. 27 per l'abolizione definitiva della pena di morte anche nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
  14. 2012 (Legge n. 1): Introduzione del principio del Pareggio di Bilancio nell'art. 81 e correlati (8, 97 e 119).
  15. 2020 (Legge n. 1): Taglio dei parlamentari (artt. 56, 57 e 59). Riduzione a 400 deputati e 200 senatori elettivi.
  16. 2021 (Legge n. 1): Modifica dell'art. 58 per permettere ai diciottenni di votare per il Senato.
  17. 2022 (Legge n. 1): Modifica degli artt. 9 e 41 per l'inserimento della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Preciso che le modifiche dalla 3 alla 10 le ho seguite nel corso del mio mandato parlamentare, come si vede dai resoconti parlamentari.

Oltre a queste 17 riforme che hanno cambiato il testo, sono state approvate numerose altre leggi costituzionali (come quelle che hanno approvato gli Statuti delle Regioni a Statuto Speciale, compreso quello valdostano), che hanno rango costituzionale ma non hanno tecnicamente "modificato" gli articoli del testo del 1948.

Le riforme di Berlusconi (2006) e Renzi (2016) non compaiono nell'elenco perché, nonostante fossero state approvate dal Parlamento, sono state bocciate dai cittadini proprio tramite referendum confermativo.

Ecco perché è così difficile cambiare la Costituzione in Italia: l'Articolo 138 prevede un sistema di "pesi e contrappesi" che funge da barriera protettiva e dunque chi grida al golpe e tema chissà quali sfracelli, essendoci una doppia lettura e quorum severi da raggiungere e se non ci sono esiste la possibilità finale del referendum confermativo. Una garanzia forte senza la tagliola di un quorum di partecipanti da raggiungere.

A chi agita spauracchi di tutti i generi m, ricordo come esista - a maggior garanzia democratica - qualcosa che nemmeno il Parlamento e il popolo insieme possono cambiare Sì. L'Articolo 139 stabilisce che la forma Repubblicana non può essere oggetto di revisione. Inoltre, la Corte Costituzionale ha chiarito che i principi supremi (come la democrazia, l'unità nazionale o i diritti inviolabili dell'uomo) sono intoccabili: se venissero cambiati, non avremmo più una "revisione", ma la nascita di uno Stato completamente diverso.

Il diritto costituzionale è materia seria e da rispettare sia da chi la evoca senza conoscenza reale dei suoi contenuti sia da una parte della eterogenea categoria dei costituzionalisti. Quelli che mischiano la militanza politica e la tenzone ideologica ai loro doveri di studio e di insegnamento. Ne conosco alcuni che sono una macroscopica dimostrazione del caso.