Non è mai facile sintetizzare la complessità di una sentenza della Corte costituzionale, specie quando ci sente coinvolti per una legge statale - in questo caso la legge 482 del 1999 a tutela delle minoranze linguistiche storiche in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione - che considero una mia creatura, avendola seguita passo a passo alla Camera ed avendo scritto ampie parti dalla normativa. Il caso in esame è semplice: la Regione Piemonte tenta di considerare in una sua legge il piemontese come lingua minoritaria, lo Stato reagisce a questo tentivo nato - dice lo Stato - «al fine di parificarla alle lingue minoritarie "occitana, franco-provenzale, francese e walser"» ( da notare che queste sono tutte legittimamente presenti in Piemonte!) nonché di conferire ad essa «il medesimo tipo di tutela» riconosciuto a queste ultime. Questa disposizione - secondo lo Stato - violerebbe l’articolo 6 della Costituzione in ragione del suo contrasto, da un lato, con l'articolo 2 della legge statale 15 dicembre 1999, numero 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che «non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese» e, dall'altro, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale «pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d’individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela» (così, da ultimo, con la sentenza numero 159 del 2009, secondo cui, anche, la legge numero 482 del 1999 costituirebbe «il quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie», non modificabile da parte delle Regioni, salve, per quelle a Statuto speciale, le deroghe introdotte con norme di attuazione degli statuti). Quest'ultima osservazione - lo diciamo incidentalmente e sapendo che stiamo lavorando proprio sulle nostre norme d'attuazione della 482! - è sempre per noi una conferma importante della specialità! La Corte, alla fine dei suoi interessanti ragionamenti, "boccia" (sentenza 170 del 2010) la legge regionale del Piemonte e il tentativo di comprendere il piemontese fra le lingue minoritarie, ma trovo un passaggio ricco di suggestioni, laddove la Corte dice, ricordando la discussione alla Costituente: «... in definitiva, la norma di cui all'articolo 6 della Costituzione finisce per rappresentare – ben al di là di quanto, peraltro, si possa trarre, a proposito di "principî fondamentali", dal semplice argomento della sedes materiae – una sorta di ulteriore tratto fisionomico della dimensione costituzionale repubblicana e non già soltanto un indice della relativa forma di governo. E la previsione della tutela appare direttamente destinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetti della memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell’esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente "minori"».